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Illegittimo l’atto di assegnazione dei docenti alle classi se non si rispetta il PEI ed il numero di 20 alunni per classe in presenza di disabile Di Avv. Marco Barone

11.09.2023 10:24

Illegittimo l’atto di assegnazione dei docenti alle classi se non si rispetta il PEI ed il numero di 20 alunni per classe in presenza di disabile

 
 
Nel caso in commento una ricorrente agisce quale genitore del figlio minore, con certificazione prodotta dalla Commissione medica per l’accertamento dell’handicap dell’Azienda sanitaria locale. Il proprio figlio dopo aver frequentato la scuola dell’infanzia in cui gli era stato assicurato l’adeguato sostegno, ha iniziato la scuola primaria inserito in una classe di 25 allievi di cui due con gravi disabilità. Con circolare veniva assegnata una docente di sostegno, poi collocata in altro plesso dell’istituto. Non essendo state soddisfatte quindi le esigenze di sostegno nel percorso di inclusione scolastica, l’istante ha impugnato gli atti ritenuti ostativi al “diritto del minore” […] di avvalersi di un insegnante di sostegno per l’intero orario di frequenza scolastica in rapporto 1:1” avanzando una pretesa risarcitoria in forma specifica o, in subordine, per equivalente. La Sentenza è del 17/04/2023 n. 00642/2023 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia ed è interessante anche perchè riguarda la questione dell’assegnazione dei docenti alla classe.
 
La vicenda
Si è costituita l’Amministrazione scolastica, chiedendo il rigetto del ricorso, in sintesi, in quanto gli atti del Dirigente avrebbero rispettato le deliberazioni del Collegio dei docenti e del Consiglio d’Istituto rispettivamente sulla formazione delle classi. Il fatto interessante nella sentenza in commento è quanto affermerà il TAR in ordine alla non correttezza di una delibera degli organi collegiali in materia di assegnazione di personale alle classi e conseguente decreto del DS qualora questi atti non tengano conto del numero di studenti con disabilità per classe.
 
Le norme
Il TAR rileva che doveva essere applicata la disciplina relativa alla formazione delle classi nella loro consistenza numerica e specificamente l’articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, per il quale “Le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell’infanzia, che accolgono alunni con disabilità sono costituite, di norma, con non più di 20 alunni, purché sia esplicitata e motivata la necessità di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili, e purché il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall’insegnante di sostegno, o da altro personale operante nella scuola”.                                                                                          La disposizione deve essere coordinata con l’articolo 10, relativo alla scuola primaria, che, al comma 1, prevede: “Salvo il disposto dell’articolo 5, commi 2 e 3, le classi di scuola primaria sono di norma costituite con un numero di alunni non inferiore a 15 e non superiore a 26, elevabile fino a 27 qualora residuino resti”.                                                                                     In ugual modo, sostiene il TAR, doveva procedersi all’applicazione delle norme di settore con riguardo al piano educativo individualizzato (PEI).                                                          L’articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, impone che il PEI, “elaborato e approvato dal Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione”, sia “redatto in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre” […]. Nel passaggio tra i gradi di istruzione, è assicurata l’interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione” (comma 2, lettera g).
 
Illegittime le delibere in violazione del PEI                                                                                 I giudici affermano nettamente che nel caso in questione non è tanto il contenuto del decreto dirigenziale di assegnazione dei docenti di sostegno alle classi a determinare l’illegittimità dell’azione amministrativa. Neppure quanto deliberato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto, la cui competenza (anche a prescindere dall’uso promiscuo della locuzione “formazione delle classi”) è limitata ai “criteri generali”.                                                   Determinante invece per i giudici è la circostanza che gli atti citati siano stati emessi in contrasto con gli obblighi di formazione della classe con non più di 20 allievi, della previa predisposizione del piano individualizzato (perlomeno provvisorio) e di attenersi alle proposte del GLHO, obblighi ricadenti sull’Amministrazione scolastica nel suo complesso.
 

Rileva il TAR che non sussistevano ragioni per compromettere la continuità didattica (perlomeno nell’ambito della scuola primaria), già astrattamente garantita dalla legge, perché in concreto erano presenti (a monte, al momento della sua iscrizione) le condizioni di conoscibilità delle esigenze del minore che avrebbero dovuto attivare coerentemente quei meccanismi deputati a collocare stabilmente (salvo ovviamente evenienze sopravvenute e impreviste) il personale docente in tempo per l’avvio dell’anno scolastico.

per maggiori informazioni:

www.orizzontescuola.it/illegittimo-latto-di-assegnazione-dei-docenti-alle-classi-se-non-si-rispetta-il-pei-ed-il-numero-di-20-alunni-per-classe-in-presenza-di-disabile/

fonte aritcolo: orizzontescuola.it

 

 

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