partecipare è libertà

faq sulla didattica a distanza

10.04.2020 14:41

FAQ sulla didattica a distanza

 

La didattica a distanza è obbligatoria?

Svolgere attività didattica a distanza risponde ad una inevitabile necessità, ma non ad un obbligo giuridico. E’ di tutta evidenza che l’art. 1 del DPCM del 4 marzo può essere interpretato in modo legittimo solo nel senso che il DS ha l’obbligo di attivare modalità di didattica a distanza, ma ad esso non corrisponde alcun obbligo da parte dei docenti.

Possono essere convocate le riunioni collegiali telematiche?

Con la nota dell’8 marzo 2020 è stato altresì sottolineato che “nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione sono sospese tutte le riunioni degli organi collegiali in presenza fino al 3 aprile 2020. Si raccomanda di valutare attentamente l’opportunità di mantenere impegni collegiali precedentemente calendarizzati, riducendo allo stretto necessario gli incontri organizzati in via telematica, al fine di lasciare ai docenti il maggior tempo possibile per lo sviluppo della didattica a distanza”. Le convocazioni collegiali telematiche, non potendosi svolgere in presenza sono legittime se si tratta di attività già calendarizzate e/o programmate, se convocate su richiesta d'urgenza, con debita motivazione. E sono lecite se caratterizzate da previa regolamentazione.

Se le riunioni collegiali non sono state regolamentate, possono essere convocate?

Può essere utile come principio quanto affermato ad esempio dall’articolo 2370 del Codice civile che pur riguardando la fattispecie delle assemblee nelle società, il principio può essere estendibile anche a questa casistica quando si scrive che “lo statuto può consentire l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica. Chi esprime il voto per corrispondenza o in via elettronica si considera intervenuto all’assemblea”. Il Tribunale di Bologna(sezione specializzata societaria) con sentenza 18 marzo 2014, ha affermato che lo statuto sociale di una cooperativa quotata può autorizzare l’utilizzo dei “centri di voto” collegati”a distanza”all’assemblea mediante un sistema telematico, in modo legittimo, dal combinato disposto tra l’articolo127 del decreto legislativo 58/1998 (il Tuf) e l’articolo 2370 del Codice civile. Se non regolamentato a priori una riunione collegiale telematica può essere illegittima, come illegittime saranno le determinazioni che ne deriveranno. Sul punto se si verrà coinvolti in siffatte convocazioni, andranno fatte mettere a verbale, telematicamente, le proprie osservazioni. Ricordiamo che è la circolare Ministeriale 16 aprile 1975, n. 105 che invita proprio a dotarsi di un proprio regolamento in materia di funzionamento dell’organo collegiale.

 

Le delibere adottate dalle riunioni collegiali telematiche sono legittime?

Nel caso in cui si ricorra a delibere di organi collegiali in via telematica queste possono essere legittime se già regolamentate, oppure se si ricorre ad una successiva convocazione in presenza. L'articolo 2377 del Codice Civile afferma che “l'annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto”. Sul punto si deve osservare che una parte della giurisprudenza sembra affermare che possa trovare applicazione la disposizione dell’art.2377, penultimo comma c.c come disposizione di carattere generale e che, di conseguenza, si verifica la cessazione della materia del contendere quando l’assemblea, regolarmente riconvocata, abbia deliberato sui medesimi argomenti della delibera oggetto dell’impugnazione, ponendo in essere, pur senza forme particolari, un atto sostanzialmente sostitutivo di quello invalido (Cass.1997 n.12439). In sostanza si potrebbe sanare un consiglio telematico convocato per lo svolgimento ad esempio degli scrutini, non regolamentato e che possa essere oggetto di possibile impugnazione, che deve essere comunque sempre perfetto, con una successiva riunione collegiale di presenza, purché si verifichi entro l'anno scolastico di riferimento.

Si è obbligati a partecipare alle riunioni collegiali telematiche?

Nel caso di convocazione di riunioni collegiali telematiche, il lavoratore, qualora ravvisi profili di illegittimità, a propria tutela dovrà produrre rimostranza scritta ai sensi dell'articolo 17 del DPR del 1957 n°3. Solo in casi di reiterazione della circolare/ ordine di servizio come prevede la norma si dovrà ottemperare la disposizione per poi impugnarla eventualmente nelle dovute sedi. Nel caso di reiterazione della disposizione di servizio si suggerisce di far mettere a verbale le proprie osservazioni.

Sono obbligato a rispettare l'orario di lavoro?

Assolutamente no. Si è in presenza di attività didattica ordinaria sospesa e non esiste alcuna norma legislativa che abbia equiparato la didattica a distanza a quella ordinaria. In base alle leggi e alle norme contrattuali vigenti, con la sospensione delle attività didattiche i docenti non hanno alcun obbligo di svolgere le 18, le 24 o 25 ore di lezione.

Si possono imporre metodologie didattiche?

No. le modalità di svolgimento non possono essere imposte: il docente è libero di scegliere le diverse modalità e tecniche. Dal D. Lgs 165/2001 fino alla legge 107/2015 tutte le leggi o atti aventi forza di legge prevedono che i poteri del dirigente scolastico sono esercitati nel rispetto delle competenze degli organi collegiali. Nel DL n. 6/2020 non si rinvengono deroghe a tali previsioni legislative. L’art. 7 del TU assegna al Collegio dei docenti “potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto(..). Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente”.

Si deve firmare il registro elettronico?

No. Le attività svolte a distanza vanno tracciate nel registro on line, ma senza assolutamente firmare il registro di classe: sarebbe un falso in atto pubblico, che attesta ciò che non corrisponde al vero, cioè che si sono svolte le lezioni in presenza; se non è possibile tracciare le attività senza firmare, va specificato che si tratta di didattica a distanza.

Come gestire la privacy?

Il MIUR nella nota del 17 marzo ha scritto che le istituzioni scolastiche sono tenute, qualora non lo abbiano già fatto, ad informare gli interessati del trattamento secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679. Quindi, le istituzioni scolastiche “non devono richiedere il consenso per effettuare il trattamento dei dati personali (già rilasciato al momento dell’iscrizione) connessi allo svolgimento del loro compito istituzionale, quale la didattica, sia pure in modalità “virtuale” e non nell’ambiente fisico della classe, è”. Si suggerisce comunque a tutela dei docenti, nel caso di minori di 14 anni di provvedere ad ottenere il consenso delle famiglie nell'utilizzo di piattaforme o strumenti similari per la didattica a distanza

Sono obbligatori i corsi di formazione organizzati dall'animatore digitale/Team digitale?

No. Sono corsi organizzati per facilitare l'ausilio di tecnologie da parte di chi è in difficoltà con la didattica a distanza, la partecipazione è volontaria e rimessa alla disponibilità dei docenti. Non possono essere imposti corsi di formazione che non siano quelli previsti dalla legge, ad esempio corso in materia di sicurezza sul lavoro

Se non ho le tecnologie a disposizione,se ho finito i giga, come comportarmi?

Va segnalato alla scuola che non si è nelle condizioni di esercitare la didattica a distanza a causa di impossibilità oggettiva di carattere tecnico.

Posso essere chiamato a svolgere l'attività di didattica distanza a scuola?

La nota MIUR dell'8 marzo afferma che “Per quanto concerne il personale docente, la presenza nelle istituzioni scolastiche è strettamente correlata alle eventuali esigenze connesse alla attività didattica a distanza. Parimenti si adottano le stesse misure per quei profili Ata la cui prestazione non è esercitabile a distanza”. L'articolo 87 del decreto “cura Italia “ afferma che le Amministrazioni pubbliche “limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attivita' che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza”. Nel caso si deve chiedere alla scuola se l'attività in questione ricorra nella fattispecie di cui all'articolo 87 con specifica richiesta scritta e di venire a conoscenza di quali siano le modalità adottate dalla scuola per garantire la sicurezza del lavoratore per evitare il contagio da coronavirus. Si deve ricordare che nel caso in questione il lavoratore dovrà auto certificare nel modello ministeriale per gli spostamenti che dovrà recarsi a scuola per ragioni di lavoro per lo svolgimento dell'attività didattica a distanza.

Si possono effettuare le valutazioni?

Le valutazioni di carattere sommativo sono assolutamente illegittime e anche inopportune. Tutta la normativa scolastica prevede l’obbligo della vigilanza durante le prove, sia scritte che orali, ed è di tutta evidenza che essa non viene garantita con prove on line. Il che non significa che non vi siano feedback da parte degli studenti: lo sono le domande, i rilievi critici, lo stesso svolgimento dei lavori assegnati, magari svolti in modo collettivo. Tutti elementi che concorrono a determinare la c.d. valutazione formativa, cioè valutazione delle prove che serva per la crescita cognitiva degli studenti, una valutazione dunque che non si trasforma in voto. La scelta comunque è rimessa alla discrezionalità del docente, e non può essere imposta dalla dirigenza scolastica.

Si è obbligati alla riprogrammazione o si è obbligati ad effettuare attività di programmazione?

 

Non essendo stata equiparata la didattica a distanza a quella ordinaria, non esistendo alcun provvedimento normativo ad hoc, non sussiste ad oggi alcun obbligo di programmazione, o riprogrammazione della propria attività didattica. Questa sarà una libera scelta del docente. La stessa nota MIUR del 17 marzo parla di suggerimento, invito e d'altronde una nota ministeriale non potrebbe avere comunque alcun valore impositivo. Così come non sussiste alcun obbligo per il personale della scuola primaria di rispettare il proprio orario di programmazione, poiché si è in fase di attività didattica sospesa ex lege e non sussiste pertanto alcun tipo di obbligo finalizzato a rispettare il proprio orario contrattuale,né, dunque, l'ora o le due ore di programmazione.


 

CHE NE DITE DI QUESTA SINTESI? 


 

Il sottoscritto ... docente a tempo indeterminato presso codesta scuola, vista la circolare n. …. prot. …. del …..........

PREMESSO CHE

  • lo stato di emergenza attuale sospende le attività didattiche;

  • il suddetto stato di emergenza non sospende lo stato di diritto tout court;

  • le note ministeriali e gli stessi DPCM non sono atti aventi forza di legge e dunque non possono che attenersi alla normativa vigente;

  • che la Didattica a Distanza non sopperisce al dovere istituzionale della Scuola che è quello di garantire il diritto all'istruzione;

  • che il diritto all'istruzione oggi è di fatto sospeso (rectius attenuato) così come altri diritti costituzionali - primo fra tutti la libera circolazione;

  • gli OO.CC. non possono essere celebrati in modalità non previste e non regolamentate senza inficiarne la legittimità;

  • che le suddette modalità comportano un vulnus democratico dovuto anche a problemi tecnici (strumentazione, connessione...);

  • il sottoscritto non ha accesso ad una connessione stabile né illimita;

PER QUANTO SOPRA COMUNICA CHE

  • non si ritiente legittima alcuna convocazione formale di OO.CC. in modalità virtuale;

  • in questa situazione di vuoto normativo e di stasi forzata ritiene utile procedere ad un confronto tra colleghi di dipartimento/consiglio di classe utile ad ottimizzare e coordinare gli sforzi e le attività nella direzione degli alunni – soprattutto per non far venir meno lo spirito della classe attraverso riunioni informali di vario tipo;

  • è evidente che da tali riunioni non possono derivare delibere, né può essere chiesto di segnare le presenze, chiedere giustificazioni agli assenti, procedere ad assegnare voti;

  • il sottoscritto continuerà affinchè la scuola continui ad essere un presidio sociale indispensabile in questo momento;

  • il sottoscritto provvederà confrontandosi opportunamente con colleghi e con la famiglia a prendendo atto della impossibilità di seguire le programmazioni e della contestuale necessità di scegliere, di volta in volta, gli argomenti da privilegiare, di privilegiare e sperimentare lre forme di comunicazione e relazione che si rivelano educativamente più efficaci.


 

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